Art. 8
8 / 11Praticanti abilitati al patrocinio
In vigore dal 19 mag 1990
1. I praticanti procuratori abilitati al patrocinio davanti alle preture a norma dell' della legge 24 luglio 1985, n. 406, qualora, al termine del primo anno di tirocinio, intendano continuare la pratica al di fuori dello studio di un procuratore, debbono:
a) comunicare il loro intendimento al consiglio dell'Ordine nel cui registro speciale sono iscritti;
b) tenere e compilare il libretto della pratica, di cui all' del presente regolamento, con le annotazioni relative all'attività svolta;
c) trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione;
d) esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica al consiglio dell'Ordine, il quale può accertare la veridicità delle annotazioni nei modi ritenuti più opportuni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-10;101#art-8