Art. 5
Capo III

Art. 5

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In vigore dal 19 apr 1990
1. Nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia partecipa di norma alla ripartizione dei fondi speciali che siano destinati dallo Stato, in via generale, alle regioni per il potenziamento dell'assistenza scolastica per gli studenti universitari e dell'assistenza alle categorie di cui al capo II. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 marzo 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MACCANICO, Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 10
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