Capo II
Art. 3
3 / 5In vigore dal 19 apr 1990
1. Sono trasferiti alla regione le funzioni amministrative ed i compiti già attribuiti per il Friuli-Venezia Giulia nelle materie di sua competenza ai sottoindicati enti, compresi nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed esercitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del medesimo decreto:
Unione italiana ciechi (U.I.C.);
Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.);
Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (A.N.F.C.D.G.);
Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM);
Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC);
Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-03-19;70#art-3