Capo I
Art. 9
9 / 15In vigore dal 13 apr 1990
CAPO II
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1. Il proprietario, che intende ottenere la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana di nave locata a scafo nudo a straniero per consentire al conduttore di iscriverla in un registro di altro Stato, avente funzioni analoghe al registro speciale di cui all', deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave o all'ufficio consolare se la nave si trova all'estero.
2. La dichiarazione deve indicare le generalità e la nazionalità del soggetto estero, al quale la nave viene data in locazione, e l'apposito registro straniero, nel quale la nave sarà temporaneamente iscritta. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla sua pubblicazione, a norma dell'art. 156, secondo comma, del codice della navigazione.
3. L'ufficio, che ha proceduto alla pubblicazione della dichiarazione, ne dà immediata comunicazione al Ministero della marina mercantile, dopo aver constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all' della legge 26 luglio 1984, n. 413, e, nei casi in esso previsti, sono state osservate le prescrizioni dell'art. 156, terzo comma, del codice della navigazione ovvero, se esistono diritti reali o di garanzia sulla nave, che vi è il consenso scritto di tutti gli aventi diritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66#art-9