Capo I
Art. 3
3 / 15In vigore dal 13 apr 1990
1. Per ottenere l'iscrizione di una nave nei registri speciali il conduttore deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione:
a) copia autentica del contratto di locazione a scafo nudo;
b) certificato di stazza rilasciato dal Registro italiano navale;
c) copia autentica dell'attestazione, rilasciata dall'ufficio competente dello Stato d'iscrizione della nave, che il diritto di battere la bandiera di tale Stato è sospeso o che verrà sospeso non appena avvenuta l'iscrizione nel registro speciale;
d) copia autentica del documento da cui risulta il consenso del proprietario della nave, nonché del documento da cui risulta il consenso dei titolari dei diritti di garanzia trascritti, se quest'ultimo è richiesto dallo Stato d'iscrizione della nave;
e) documentazione comprovante che il conduttore possiede i requisiti di cui agli articoli 143 e 144 del codice della navigazione;
f) copia del contratto collettivo di lavoro per la gente di mare stipulato in sede nazionale;
g) copia autentica dell'atto di approvazione del nome a norma dell'art. 150 del codice della navigazione.
2. La richiesta di iscrizione della nave nei registri speciali tiene luogo della dichiarazione di armatore di cui all'art. 265 del codice della navigazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66#art-3