Art. 10
10 / 20Attribuzioni del consiglio di amministrazione
In vigore dal 3 apr 1990
1. Il consiglio di amministrazione delibera:
a) il regolamento del personale di cui all', commi 1 e 2;
b) il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego, di cui all', comma 3;
c) le norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, di cui all', commi 4 e 5;
d) i regolamenti interni, i programmi di attività dell'Istituto e le eventuali direttive generali per l'espletamento delle funzioni dell'Istituto e per la sua organizzazione;
e) i bilanci preventivi e le relative variazioni, nonché i bilanci consuntivi;
f) i servizi da prestare dietro corrispettivo, di cui all', comma 4;
g) l'assunzione delle partecipazioni di cui all', comma 3;
h) gli altri provvedimenti riservati al consiglio di amministrazione dal presente statuto e quelli che il comitato esecutivo ritenga di sottoporgli.
2. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati della relazione del consiglio di amministrazione e della relazione del collegio dei revisori, sono deliberati il primo entro il mese di ottobre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce ed il secondo entro il mese di aprile dell'anno successivo all'esercizio scaduto. Le relative delibere sono sottoposte all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla loro assunzione. Sono altresì sottoposte all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla loro deliberazione le variazioni al bilancio di previsione.
3. Le delibere di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono soggette all'approvazione del Ministro del comercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. Le delibere di cui alla lettera b) sono approvate dal Ministro del commercio con l'estero che ne verifica la compatibilità finanziaria, tenuto conto dell'entita del contributo di funzionamento dell'ICE a carico del bilancio dello Stato e della evoluzione delle entrate proprie dell'Istituto. Le delibere di cui alla lettera f) sono approvate dal Ministro del commercio con l'estero o adottate su sua richiesta. Le delibere di cui alla lettera g) sono approvate, previa verifica delle compatibilità finanziarie, dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Il Ministro del commercio con l'estero approva le delibere di cui ai commi 2 e 3 con le modalità ivi previste, o le restituisce all'Istituto con motivati rilievi per il riesame del consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione.
Trascorso tale termine, le delibere non restituite diventano esecutive. Ove occorre il concerto con altro Ministero, le delibere devono essere inviate ad entrambi i Ministeri e il suddetto termine è di novanta giorni dalla data di ricezione da parte del Ministero del commercio con l'estero.
5. Il consiglio di amminitrazione ha facoltà di affidare lo studio di particolari e rilevanti problemi ad appositi comitati consultivi consiliari e può affidare ad esperti esterni lo studio di specifiche problematiche non comprese nell'ambito di professionalità assicurato dal personale dell'Istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-18;49#art-10