Art. 11 · Mobilità

Art. 11

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Mobilità

In vigore dal 7 mar 1990
1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'amministazione ricevente, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: qualifica funzionale VIII e superiori: L. 3.500.000; qualifica funzionale VII: L. 3.000.000; qualifica funzionale VI: L. 2.500.000; qualifica funzionale V ed inferiori: L. 2.000.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-17;44#art-11