Art. 10 · Effetti dei nuovi stipendi

Art. 10

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Effetti dei nuovi stipendi

In vigore dal 7 mar 1990
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale. 2. In ottemperanza al disposto dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dagli , al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. 3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
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