Art. 17 · M o b i l i t à

Art. 17

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M o b i l i t à

In vigore dal 7 mar 1990
1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: qualifica funzionale o categoria VIII e superiori....................... L. 3.500.000 qualifica funzionale o categoria VII e superiori....................... " 3.000.000 qualifica funzionale o categoria VI e superiori....................... " 2.500.000 qualifica funzionale o categoria V ed inferiori....................... " 2.000.000
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43#art-17