Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 7 gen 1990
1. Le proposte per il riconoscimento delle benemerenze di cui sopra devono essere inviate al Ministero dell'ambiente - Ufficio di gabinetto, entro il 30 ottobre di ciascun anno, accompagnate da una relazione che illustri l'attività svolta dal soggetto designato, i suoi titoli di merito e la sua condotta civile e morale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-11-03;406#art-5