Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 gen 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l', comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il Ministro dell'ambiente promuove iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la discipilina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 ottobre 1989; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della difesa; E M A N A il seguente regolamento: . Possono essere conferiti diplomi di benemerenza a cittadini italiani e stranieri, nonché ad enti, associazioni, fondazioni, corpi civili e militari dello Stato che, con iniziative ed opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o significative elargizioni, abbiano acquisito particolari meriti nel campo della salvaguardia e della conservazione dell'ambiente.
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