Art. 1
1 / 1In vigore dal 24 ott 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 10 ottobre prossimo;
Ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione per far luogo alla supplenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
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1. La supplenza delle funzioni del Presidente della Repubblica, prevista dall'art. 86, primo comma, della Costituzione, è esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato con il titolo di "Presidente supplente della Repubblica", a decorrere dal 10 ottobre 1989 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 ottobre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-10-09;336#art-1