Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 3 nov 1989
1. Il primo comma dell' del regolamento è sostituito dal seguente: "I funzionari e gli impiegati preposti alla direzione o incaricati della reggenza dei restanti archivi notarili distrettuali effettuano in economia i servizi di cui all' del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e fino al limite di L. 1.200.000. Per i reggenti degli archivi notarili sussidiari tale limite è ridotto a L. 600.000".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-10-05;343#art-5