Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 3 nov 1989
1. I limiti di spesa di L. 400.000 e di L. 1.200.000, previsti dall', primo comma, del regolamento, sono rispettivamente elevati a L. 1.200.000 ed a L. 2.400.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-10-05;343#art-4