Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 nov 1989
1. Il primo comma dell' del regolamento è sostituito dal seguente: "I funzionari preposti agli archivi notarili distrettuali di Milano, Napoli, Roma e Torino, nonché quelli incaricati della loro reggenza, effettuano in economia i servizi di cui all' del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e nel limite di spesa di L. 2.400.000".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-10-05;343#art-3