Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 8 nov 1989
1. Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non è superiore alle cinquecentomila e per eccesso se è superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille. . . . . . . . .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-09-25;348#art-7