Art. 9
9 / 16Criteri di valutazione dei titoli
In vigore dal 15 set 1989
1. Il punteggio massimo attribuibile alla categoria titoli di cultura è dieci, alla categoria titoli professionali è quindici e alla categoria titoli vari è cinque.
2. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i titoli che saranno presi in considerazione per ogni categoria, fissandone il relativo punteggio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-21;299#art-9