Art. 12 · Prove d'esame per vice perito tecnico

Art. 12

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Prove d'esame per vice perito tecnico

In vigore dal 15 set 1989
1. Le prove d'esame del concorso per la nomina a vice perito tecnico sono costituite da due prove scritte ed un colloquio. 2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato teorico attinente alla specializzazione richiesta dal concorso. 3. La seconda prova scritta, anch'essa attinente alla specializzazione, è di carattere prevalentemente pratico ed è intesa ad accertare la capacità ad assolvere i compiti previsti dal profilo professionale. 4. Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: a) elementi di diritto pubblico; b) elementi di diritto penale; c) norme sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti con particolare riferimento agli appartenenti alla Polizia di Stato; d) prova facoltativa di una lingua straniera, a scelta del candidato tra francese, inglese e tedesco. 5. La prova facoltativa, per la quale il punteggio massimo da attribuire è nove, tende ad accertare la capacità del candidato a tradurre un testo di natura tecnica attinente alla propria competenza professionale. 6. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna prova. 7. I candidati che nel colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine determinato dalla somma del punteggio medio delle prove scritte, di quello del colloquio e di quello dei titoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-21;299#art-12