Art. 4 · Valutazioni su iniziative legislative non governative e sugli emendamenti

Art. 4

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Valutazioni su iniziative legislative non governative e sugli emendamenti

In vigore dal 23 nov 1989
Valutazioni su iniziative legislative non governative e sugli emendamenti 1. L'Ufficio acquisisce il parere dei Ministri interessati su proposte, disegni di legge ed emendamenti di iniziativa non governativa, di norma su richiesta della struttura della Presidenza cui sono attribuiti gli adempimenti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla quale comunica le proprie valutazioni, previe le verifiche di cui all'. 2. L'Ufficio provvede ad analoga attività istruttoria, di norma su richiesta della stessa struttura di cui al comma 1, in ordine alle proposte di emendamenti governativi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-19;366#art-4