Art. 3 · Coordinamento dell'attività normativa del Governo

Art. 3

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Coordinamento dell'attività normativa del Governo

In vigore dal 23 nov 1989
1. Nell'esercizio dell'attività di coordinamento delle iniziative legislative e delle altre attività normative del Governo, l'Ufficio collabora con i Ministeri interessati alla formulazione degli schemi di disegni di legge, di decreti legislativi, di decreti-legge, nonché degli schemi di regolamento. 2. In relazione alle attività di cui al comma 1, l'Ufficio: a) richiede notizie, dati, atti e documenti in ordine agli schemi di atti normativi in elaborazione presso singoli Ministeri, avanzando proposte ed osservazioni; b) cura i rapporti con gli uffici cui è attribuita, nell'ambito dei Ministeri, specifica competenza in materia legislativa, per le occorrenti informazioni, comunicazioni e intese; c) promuove riunioni di coordinamento per la definizione del contenuto degli schemi di atti normativi, anche al fine delle necessarie concertazioni; d) individua, d'intesa con il comitato di cui all', comma 2, le iniziative occorrenti per l'attuazione del programma di Governo. 3. Per quanto attiene agli schemi di atti legislativi, l'Ufficio si accerta in particolare: a) della conformità alle norme costituzionali e ai vigenti regolamenti della Comunità economica europea, nonché la coerenza con le direttive comunitarie; b) della rispondenza alle indicazioni del programma di Governo, in collegamento con il comitato di cui all', comma 2; c) del rispetto delle norme concernenti la determinazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, in collegamento con il Ministero del tesoro; d) dell'adesione dei Ministri dei quali sia necessario il concerto. 4. Per quanto attiene agli schemi di decreti-legge e di decreti legislativi, oltre alle verifiche di cui al comma 3, l'Ufficio si accerta in particolare della loro rispondenza a quanto prescritto dagli articoli 14 e 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Per quanto attiene agli schemi di regolamento, l'Ufficio, in relazione a quanto stabilito dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si accerta in particolare: a) della conformità alle prescrizioni ed ai principi contenuti nelle leggi e nei decreti legislativi di riferimento; b) della rispondenza alle indicazioni del programma di Governo; c) della compatibilità con i vigenti regolamenti del Governo, nel caso di schemi di regolamento ministeriale o interministeriale; d) dell'adesione dei Ministri dei quali sia necessario il concerto. 6. L'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il segretario generale, le questioni di natura normativa per le quali appare opportuno il coordinamento a livello politico. 7. Ai fini dell'informazione relativa alle iniziative normative in corso di elaborazione o che debbano essere assunte nel quadro dell'attuazione del programma e della politica istituzionale del Governo, il capo dell'Ufficio convoca periodiche conferenze con i capi degli uffici cui è attribuita, nell'ambito dei Ministeri, specifica competenza in materia legislativa, riferendone al segretario generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-19;366#art-3