Art. 28 · Istituto cassiere
Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la SardegnaTitolo IV

Art. 28

28 / 45

Istituto cassiere

In vigore dal 25 mag 1990
Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento nei confronti dell'ente, delle condizioni più favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si può avvalere dei conti correnti postali nonché di istituzioni all'uopo convenzionati. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferiti alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457#art-sdi-28