Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna›Titolo II
Art. 10
10 / 45I servizi
In vigore dal 25 mag 1990
I servizi comuni a tutte le sezioni dell'istituto sono: di documentazione e di informazione; di metodi e tecniche della ricerca sperimentale; di organizzazione delle attività di aggiornamento.
Essi hanno rispettivamente i compiti di:
a) raccolta, classificazione e divulgazione di documenti, dati, libri, riviste, films, altro materiale su argomenti attinenti ai fini dell'istituto, anche attraverso un servizio di consultazione o quando possibile - il prestito o distribuzione con la pubblicazione di documenti relativi alle proprie iniziative;
b) acquisizione, verifica e promozione di metodi e tecniche della ricerca pedagogica sia direttamente sia attraverso consulenza e assistenza alle iniziative di sperimentazione;
c) organizzazione, da parte dell'istituto, e con la collaborazione tra esso e l'Università, di corsi e attività di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; consulenza su tali tipi di attività.
Per finalità specifiche possono essere affidati compiti a singoli membri del consiglio direttivo o a gruppi di lavoro composti da membri del consiglio stesso o da altre persone da esso appositamente designate tra quelle comandate presso l'istituto.
I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attività di rispettiva competenza.
Per l'esame dei problemi che interessino singoli servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente - con compiti di studio e di consulenza tecnica sui progetti di ricerca o sperimentazione, o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'istituto ai sensi dell', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
Può essere richiesta la collaborazione di istituti universitari e di esperti ai sensi, rispettivamente, dell', ultimo comma, e dell', penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
I responsabili delle sezioni e dei servizi predispongono annualmente una relazione che viene discussa dal consiglio direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457#art-sdi-10