Art. 3
3 / 4In vigore dal 22 ago 1989
1. Il termine di tre anni previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli rilasciati nel precedente ordinamento è prorogato per un ulteriore periodo di un anno.
2. Il Ministro competente detta, con propria ordinanza, le istruzioni necessarie per lo svolgimento della procedura di convalida.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-05;280#art-3