Art. 66 · Liquidazione e accreditamento degli interessi
Titolo IVCapo I

Art. 66

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Liquidazione e accreditamento degli interessi

In vigore dal 17 ago 1989
1 - Gli interessi sul conto con la Cassa depositi e prestiti di cui all' sono liquidati ad anno solare e accreditati al conto stesso il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono. 2 - Un estratto del conto corrente relativo a ciascun anno è inviato dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione. 3 - In ordine alla decorrenza degli interessi sulle somme versate e prelevate e ad ogni altra modalità non contemplata dal presente regolamento, riguardante il conto corrente di cui trattasi, è applicabile il regime dei conti correnti che la Cassa depositi e prestiti tiene con le Amministrazioni pubbliche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-66