Titolo IV›Capo I
Art. 66
66 / 214Liquidazione e accreditamento degli interessi
In vigore dal 17 ago 1989
1 - Gli interessi sul conto con la Cassa depositi e prestiti di cui all' sono liquidati ad anno solare e accreditati al conto stesso il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono.
2 - Un estratto del conto corrente relativo a ciascun anno è inviato dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione.
3 - In ordine alla decorrenza degli interessi sulle somme versate e prelevate e ad ogni altra modalità non contemplata dal presente regolamento, riguardante il conto corrente di cui trattasi, è applicabile il regime dei conti correnti che la Cassa depositi e prestiti tiene con le Amministrazioni pubbliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-66