Titolo I›Capo I
Art. 6
6 / 214Differimento dei pagamenti
In vigore dal 17 ago 1989
1 - I pagamenti sono normalmente eseguiti all'atto della presentazione dei titoli all'ufficio pagatore. Tuttavia, quando manchino i fondi o esista qualche irregolarità o inesattezza o comunque sorgano dubbi sull'autenticità o sul leggittimo possesso del titolo o quando l'ufficio sia impossibilitato ad effettuare i riscontri prescritti dal presente regolamento, il pagamento può essere differito fino a quando l'ufficio non si sia provvisto delle somme occorrenti o non abbia ottenuto dagli organi competenti le notizie e i chiarimenti necessari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-6