Titolo VI
Art. 212
212 / 214Buoni versati per cauzione
In vigore dal 17 ago 1989
1 - Gli uffici accettano i buoni che dagli intestatari si vogliono dare in cauzione nell'interesse dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e di altre pubbliche amministrazioni e li trasmettono, insieme con una domanda dell'interessato, all'Amministrazione, la quale, dopo aver preso nota del vincolo cauzionale, inoltra la domanda e i titoli alla Cassa depositi e prestiti. La polizza rilasciata da qust'ultima, attestante l'avvenuto deposito, viene consegnata all'interessato a cura dell'amministrazione.
2 - La Cassa depositi e prestiti, quando riceve l'ordinanza di svincolo, restituisce direttamente i buoni all'interessato, informandone l'Amministrazione per l'annullamento delle annotazioni di vincolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-212