Art. 206 · Custodia dei buoni in bianco
Titolo VI

Art. 206

206 / 214

Custodia dei buoni in bianco

In vigore dal 17 ago 1989
1 - I buoni devono essere custoditi dagli uffici con le cautele prescritte per le carte valori; il titolare di ciascun ufficio ed il controllore, ove esista, sono responsabili dei buoni ricevuti in dotazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-206