Art. 201 · Destinazione dei crediti prescritti e dei diritti di estinzione
Titolo V

Art. 201

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Destinazione dei crediti prescritti e dei diritti di estinzione

In vigore dal 17 ago 1989
1 - Per ogni esercizio finanziario, in base ai risultati della contabilità annuale, l'ammontare complessivo dei crediti caduti in prescrizione, di cui all' del codice postale, e delle somme trattenute per diritto di estinzione, ai sensi del comma 3 dell' del presente regolamento, viene acquisito all'entrata del bilancio dell'Amministrazione, tramite l'ordinatore per i servizi di bancoposta che se ne accredita l'importo verso la gestione delle casse di risparmio postali. 2 - L'Amministrazione provvede ad aggiornare le scritture contabili che tiene con la Cassa depositi e prestiti, riducendo di pari importo il credito dei depositanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-201