Art. 195 · Custodia dei libretti - Responsabilità dell'Amministrazione
Titolo V

Art. 195

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Custodia dei libretti - Responsabilità dell'Amministrazione

In vigore dal 17 ago 1989
1 - I libretti infruttiferi debbono rimanere presso le cancellerie, ma l'Amministrazione ha facoltà di richiederli in breve visione per mezzo del procuratore della Repubblica. 2 - I libretti, dai quali sia stato prelevato l'intero credito, debbono essere subito restituiti all'ufficio da cui furono rilasciati. L'ufficio stesso, dopo aver chiuso le relative partite di conto, deve trasmettere i libretti all'Amministrazione che a sua volta provvede a chiudere le proprie partite. 3 - Nessuna responsabilità deriva all'Amministrazione per i rimborsi eseguiti con le norme fissate nella presente sezione, in base a mandati di pagamento formalmente regolari e validi rilasciati dall'autorità competente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-195