Art. 190 · Comunicazione e conferma dei depositi
Titolo V

Art. 190

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Comunicazione e conferma dei depositi

In vigore dal 17 ago 1989
1 - I depositi giudiziari sono comunicati immediatamente dagli uffici con apposito vaglia all'Amministrazione, la quale, dopo averli registrati, li conferma, qualunque sia la somma, agli intestatari dei libretti. 2 - Gli intestatari medesimi debbono, nel proprio interesse, reclamare le dichiarazioni di conferma mancanti, dopo trascorsi quindici giorni da quello del deposito, e respingere subito alla Amministrazione le conferme irregolari con lettera raccomandata in esenzione di tassa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-190