Art. 185 · Successione di cittadini italiani morti all'estero
Titolo VSez. VII

Art. 185

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Successione di cittadini italiani morti all'estero

In vigore dal 17 ago 1989
1 - Per il rimborso del credito di libretti intestati a cittadini italiani morti all'estero, gli interessati debbono esibire i documenti di cui all', attenendosi a quanto segue: a) se l'atto di morte non è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune italiano dove il defunto ebbe la sua ultima residenza, può essere esibito un certificato di morte redatto all'estero e rilasciato in forma autentica; b) il testamento, ove esista, deve risultare depositato in Italia presso un notaio; c) l'atto notorio, se redatto all'estero, deve essere ricevuto da un pubblico notaio o dall'autorità consolare competente e, nel primo caso, deve essere debitamente registrato in Italia; in luogo dell'atto notorio può essere prodotto un documento equivalente rilasciato dall'autorità consolare; d) i documenti provenienti dall'estero, quando non siano rilasciati dall'autorità consolare, debbono recare il visto dell'autorità medesima; restano salve le diverse disposizioni di convenzioni internazionali sul rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, rese esecutive in Italia; e) il titolo legale a possedere, eventualmente necessario, deve risultare, per le successioni contemplate nel presente articolo, da un provvedimento della competente autorità giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio di emissione del libretto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-185