Titolo V›Sez. V
Art. 180
194 / 214Provvedimenti dell'autorità giudiziaria
In vigore dal 17 ago 1989
1 - In mancanza della revoca di cui all' non può essere effettuato alcun rimborso sul libretto, se non in seguito a definitivo provvedimento emesso dalla competente autorità giudiziaria, che stabilisca se debba essere tolto l'impedimento ed indichi a chi e con quali modalità debba essere rimborsato il credito totale o parziale del libretto.
2 - Le disposizioni da adottare in conseguenza del suddetto provvedimento sono demandate agli organi dell'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-180