Art. 180 · Provvedimenti dell'autorità giudiziaria
Titolo VSez. V

Art. 180

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Provvedimenti dell'autorità giudiziaria

In vigore dal 17 ago 1989
1 - In mancanza della revoca di cui all' non può essere effettuato alcun rimborso sul libretto, se non in seguito a definitivo provvedimento emesso dalla competente autorità giudiziaria, che stabilisca se debba essere tolto l'impedimento ed indichi a chi e con quali modalità debba essere rimborsato il credito totale o parziale del libretto. 2 - Le disposizioni da adottare in conseguenza del suddetto provvedimento sono demandate agli organi dell'Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-180