Titolo V›Sez. V
Art. 178
192 / 214Provvedimenti dell'Amministrazione
In vigore dal 17 ago 1989
1 - L'Amministrazione, alla quale siano stati notificati o trasmessi ai sensi dell' atti di sequestro o di pignoramento ovvero atto di opposizione, che possa essere accolto, comunica o conferma all'ufficio di emissione l'impedimento ed informa l'interessato che rimarranno sospesi i rimborsi sul libretto, fino alla revoca dell'impedimento stesso.
2 - Nel caso che l'atto di opposizione non possa essere accolto, l'Amministrazione informa l'interessato che non si darà corso alla richiesta, specificandone il motivo, ed inoltre, ove l'ufficio di emissione abbia già apposto l'annotazione sul relativo conto, invita l'ufficio medesimo ad annullarla.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-178