Titolo V›Sez. II
Art. 172
186 / 214Duplicazioni di libretti al portatore con credito non superiore a L.100.000
In vigore dal 17 ago 1989
1 - Per ottenere la duplicazione di un libretto al portatore, con credito non superiore a L. 100.000, che sia stato smarrito, distrutto o sottratto, è sufficiente che, dopo l'osservanza della procedura prescritta e l'avvenuto versamento della tassa di duplicazione di cui all', venga affisso, per un tempo ininterrotto di 90 giorni, un avviso riguardante la denuncia stessa. L'avviso contiene la comunicazione che, salvo opposizioni, sarà provveduto, dopo il compimento di detto periodo, al rilascio del duplicato.
L'avviso stesso deve essere affisso nell'ufficio cui è stata presentata la denuncia e, se il libretto è stato emesso altrove, anche nell'ufficio di emissione ed eventualmente in altri uffici indicati dall'Amministrazione.
2 - Se sorgono contestazioni entro il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione informa le parti che non rilascerà il duplicato se non dopo l'accordo fra di esse o la definitiva decisione della competente autorità giudiziaria.
3 - Quando il libretto al portatore con credito non superiore a lire centomila sia dichiarato sottratto, nella denuncia da presentare all'ufficio debbono essere indicati gli estremi di quella prodotta all'autorità competente per l'avvenuta sottrazione.
4 - Non si fa luogo all'affissione dell'avviso di cui al comma 1 e conseguentemente alla duplicazione richiesta, quando risulti che il libretto dichiarato sottratto, smarrito o distrutto si trova presso terzi, limitandosi l'Amministrazione in tal caso a porre il fermo che manterrà fino a quando non sia intervenuto l'accordo fra le parti o la definitiva decisione della autorità giudiziaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-172