Titolo V
Art. 141
141 / 214Libretti da affidare in custodia all'Amministrazione
In vigore dal 17 ago 1989
1 - L'invio dei libretti nominativi agli organi dell'Amministrazione per la custodia nei casi previsti dall' del codice postale può essere effettuato dagli interessati tramite un ufficio od anche direttamente.
2 - L'invio dei libretti al portatore deve essere effettuato soltanto tramite un ufficio. L'Amministrazione non risponde delle conseguenze che possono derivare dalla inosservanza di tale disposizione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-141