Art. 130 · Smarrimento, distruzione o sottrazione di assegni fiduciari in circolazione.
Titolo IVCapo IVSez. V

Art. 130

Abrogato130 / 214

Smarrimento, distruzione o sottrazione di assegni fiduciari in circolazione.

In vigore dal 8 mag 2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-130