Art. 105 · Traenza degli assegni e dei postagiro
Titolo IVCapo IVSez. I

Art. 105

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Traenza degli assegni e dei postagiro

In vigore dal 8 mag 2001
1.... per quanto concerne la firma, l'Amministrazione può autorizzare, previa richiesta motivata, che essa sia apposta a stampa o con mezzi meccanici sugli assegni trasferibili e non trasferibili e sui postagiro, a condizione che la distinta che li accompagna rechi la firma autografa del traente. 2. Gli assegni e i postagiro devono essere adoperati dal correntista nell'ordine della loro numerazione; tuttavia l'ufficio detentore del conto li addebita sui conti seguendo l'ordine di arrivo e di presentazione, indipendentemente da quello di emissione. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-105