Art. 15 · Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti
RegolamentoCapo III

Art. 15

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Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti

In vigore dal 23 giu 1989
Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti 1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all' della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all' del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle. 2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223#art-r-15