Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 22 lug 1989
1. Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, la rubrica "Assegnazione dei condannati e degli internati agli istituti" è sostituita dalla seguente: "Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti". 2. Nello stesso del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino trasferimento da un distretto ad un altro provvede il Ministero. Nell'ambito del distretto provvede l'ispettore distrettuale, informandone il Ministero, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare, le quali sono disposte dal Ministero".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-6