Art. 40

Art. 40

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In vigore dal 22 lug 1989
1. L'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 117 (Erogazione di fondi). - I fondi della cassa delle ammende sono erogati con delibere del consiglio di amministrazione ai consigli di aiuto sociale a titolo di contributo per i loro compiti istituzionali nei limiti degli stanziamenti fissati nello stato di previsione per l'anno finanziario di competenza. L'esecuzione di dette delibere è effettuata con mandati di pagamento emessi dal presidente del consiglio di amministrazione della cassa delle ammende e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti, la quale cura l'accreditamento sui conti correnti postali dei consigli di aiuto sociale, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Dell'avvenuto accreditamento, la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla cassa delle ammende per gli opportuni riscontri contabili".
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