Art. 4

Art. 4

4 / 42
In vigore dal 22 lug 1989
1. Il terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: "Nella cartella personale sono inseriti i dati e le indicazioni preveduti dal quarto comma dell' della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonché di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali. Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza di cui all'- ter e al capo VI del titolo I della legge sono comunicati alla direzione dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semilibertà ed alla detenzione domiciliare sono altresì comunicati al centro di servizio sociale del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-4