Art. 37
37 / 42In vigore dal 22 lug 1989
1. L'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 112 (Accreditamenti delle somme). - La cassa delle ammende rilascia quietanza agli uffici giudiziari e agli istituti di prevenzione e di pena che hanno provveduto ad inoltrare i vaglia del tesoro.
La cassa delle ammende provvede, quindi, alle operazioni di accreditamento degli importi dei vaglia sul conto corrente ad essa intestato presso la Cassa depositi e prestiti con distinta separata, versando i vaglia stessi alla tesoreria centrale dello Stato. Dopo tali operazioni, le somme diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla cassa depositi e prestiti e portati in aumento dei crediti del conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-37