Art. 27

Art. 27

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In vigore dal 22 lug 1989
1. Dopo l'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "Art. 92-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà). - Qualora venga eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un condannato sottoposto ad una delle misure alternative alla detenzione prevedute dall'art. 51- bis della legge, il direttore dell'istituto, o il direttore del centro di servizio sociale competente, informato dalla direzione dell'istituto o comunque a conoscenza dell'avvenuta notifica dell'ordine di carcerazione, ne dà immediata notizia al magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti di cui all'art. 51- bis della legge. Il magistrato di sorveglianza dispone senza indugio la prosecuzione provvisoria della misura in corso o la sospensione della stessa, informandone l'interessato, la direzione dell'istituto, la direzione del centro di servizio sociale competente, la polizia giudiziaria che ha eseguito l'ordine e l'autorità giudiziaria che ha emanato l'ordine di carcerazione. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria viene comunicato anche a mezzo telegramma al pubblico ministero o al pretore che ha emesso l'ordine di carcerazione". "Art. 92-ter (Sospensione cautelare delle misure alternative alla detenzione). - Al fine della decisione di cui all'art. 51- ter della legge, gli organi competenti per il trattamento dei semiliberi e degli affidati in prova e per la vigilanza dei sottoposti alla detenzione domiciliare, quando rilevano una condotta ritenuta tale da giustificare l'intervento del magistrato di sorveglianza, informano il medesimo con urgenza e, se necessario, per mezzo del telefono o del telegrafo. Il magistrato di sorveglianza, richiesti i chiarimenti necessari, provvede al più presto. Nel caso di sospensione della misura alternativa alla detenzione, il decreto viene immediatamente eseguito dalla polizia giudiziaria, la quale redige apposito verbale che trasmette al magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza trasmette senza indugio gli atti al tribunale di sorveglianza, per i provvedimenti di sua competenza".
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