Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 lug 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 8 della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A
il seguente regolamento:
.
1. È approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici, vistato dal Ministro proponente.
2. Il regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, è abrogato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DONAT CATTIN, Ministro della
sanità
GAVA, Ministro dell'interno
FERRI, Ministro dei lavori pubblici MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
RUFFOLO, Ministro per l'ambiente
RUBERTI, Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 3
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-04-05;250#art-1