Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 mag 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655; Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 1986; Considerata l'opportunità di modificare la disciplina concernente i requisiti delle stampe periodiche e gli inserti redazionali contenuta nell'art. 68 del citato regolamento dei servizi postali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, nonché la disciplina concernente le stampe ammesse alla tariffa ridotta prevista dall'art. 56 del codice postale, contenuta nell'art. 70 del medesimo regolamento; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto: . 1. L'art. 68 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, è sostituito dal seguente: "Art. 68. - Le pubblicazioni per essere considerate periodiche agli effetti postali debbono portare stampato sulla prima pagina o sul frontespizio il titolo, la data od altra indicazione ad essa equivalente, il numero progressivo, l'indicazione della loro periodicità, di 'spedizione in abbonamento postalè, del gruppo corrispondente alla tassa pagata e debbono costituire, inoltre, numero per numero, un tutto omogeneo, con pagine di uguale formato progressivamente numerate. Sugli involucri, quando questi ne coprano l'intera superficie, fatta eccezione per quelli interamente trasparenti, le predette indicazioni possono essere limitate a quelle relative al titolo, alla 'spedizione in abbonamento postalè ed al gruppo di appartenenza. È consentito che una pubblicazione consti di più parti, con distinte numerazioni di pagine, purchè dalla intestazione o dal programma di abbonamento risulti di quante parti sia composta ed a condizione che queste siano raccolte in una unica copertina, abbiano la stessa periodicità e non possano formare oggetto di più abbonamenti distinti. Le stampe periodiche possono contenere come parti integranti, comprese quindi nel relativo peso, inserti redazionali che ne costituiscano un servizio ordinario o speciale, come pure disegni, modelli, programmi di abbonamento con o senza la relativa scheda, locandine nonché altri inserti aventi analoghe caratteristiche, purchè anch'essi attinenti alle stampe stesse, anche se di formato diverso, numerati progressivamente o numerati a parte. Possono, altresì, contenere come parti integranti incisioni foniche su disco, nastro o filo, strettamente attinenti alla parte redazionale. Le stampe periodiche prive di tutte o parte delle prescritte indicazioni o non rispondenti ai requisiti richiesti dal presente articolo sono assoggettate alla tariffa stabilita per le stampe non periodiche.".
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-03-11;161#art-1