Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie
Art. 5
5 / 32In vigore dal 31 mar 1989
1. La ricetta, redatta a cura del medico, è spedibile dalla farmacia ed è ritenuta valida, agli effetti del pagamento, quando risultino in essa i seguenti elementi:
a) cognome e nome dell'assistito;
b) numero della tessera sanitaria;
c) prescrizione;
d) data di prescrizione;
e) firma e timbro del medico;
f) data di spedizione e timbro della farmacia.
2. La ricetta ai fini della spedizione ha la validità di giorni dieci, escluso quello di emissione.
3. La ricetta che risulti mancante di uno degli elementi di cui alle lettere b ) ed f), verrà riconsegnata alla farmacia perché possa essere regolarizzata e restituita entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione.
4. La ricetta incompleta degli elementi di cui alle lettere a ), d ) ed e), ai fini del pagamento, verrà sottoposta alla commissione provinciale tecnica e di vigilanza per gli accertamenti e le decisioni del caso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-5