Art. 3
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con l e farmacie Allegato 3 Regolamento

Art. 3

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In vigore dal 31 mar 1989
Ai corsi di aggiornamento indetti ai sensi del presente regolamento sono tenuti a partecipare tutti i farmacisti convenzionati, titolari o direttori di farmacia, secondo le modalità determinate dalla commissione regionale. I corsi sono aperti alla partecipazione di tutti gli iscritti all'albo, che ne facciano tempestivamente richiesta. Di regola i corsi di aggiornamento e le forme di coinvolgimento dei farmacisti convenzionati non debbono interessare l'orario di apertura delle farmacie e di disponibilità dei farmacisti. Dichiarazione a verbale della Fiamclaf. I corsi di cui al presente articolo rientrano tra quelli previsti come obbligatori dall'art. 29 del CCNL per i dipendenti delle aziende farmaceutiche municipalizzate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-3-2