Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie
Art. 24
24 / 32In vigore dal 31 mar 1989
1. Le delegazioni del Governo, delle regioni, dell'Anci e dell'Uncem unitamente alle organizzazioni sindacali Federfarma e Fiamclaf e professionali, firmatarie del presente accordo, verificheranno lo stato d'attuazione del medesimo su tutto il territorio nazionale, mediante incontri periodici con la possibilità di apportare anche quelle modifiche normative che unanimamente si ritenessero opportune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-24