Art. 21
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie

Art. 21

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In vigore dal 31 mar 1989
1. Ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48, terzo comma, numero 10), i farmacisti convenzionati hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale indetti dagli ordini provinciali. 2. Sulle competenze del mese di dicembre di ciascun anno l'ente erogatore trattiene, per ogni farmacia, la somma di L. 15.000, quale contributo delle farmacie stesse alle spese dei corsi di aggiornamento professionale obbligatorio che saranno organizzati dagli ordini provinciali di concerto con le associazioni provinciali aderenti alla Federfarma e le corrispondenti organizzazioni territoriali della Fiamclaf, ove presenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento allegato (allegato 3). 3. La trattenuta di cui al comma 2, sarà versata dall'ente erogatore secondo quanto previsto dal regolamento di cui al medesimo comma. 4. Qualora non dovesse provvedersi all'organizzazione dei corsi di aggiornamento di cui al comma 2, dall'anno solare successivo a quello di mancata attivazione verrà sospesa l'esazione della somma di L. 15.000 in relazione agli ambiti territoriali in cui detti corsi non sono stati attuati.
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