Art. 16
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie

Art. 16

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In vigore dal 31 mar 1989
1. Le riunioni delle commissioni provinciali, regionali e nazionale sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. 2. La commissione delibera a maggioranza di voti dei presenti. 3. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. 4. Relativamente alle procedure ed alla salvaguardia del principio del contraddittorio, si richiamano, in quanto applicabili, le norme di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-16